Art. 7.
(Interventi urgenti di competenza
delle province).

      1. Le province utilizzano i fondi di cui all'articolo 4, comma 2, in via primaria per la riparazione dei danni alle infrastrutture

 

Pag. 8

di proprietà o gestite direttamente e in via secondaria a favore dei comuni per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 5 e per gli interventi urgenti di cui all'articolo 6, tenendo conto dell'ammontare dei danni subiti in proporzione al numero degli abitanti, della capacità contributiva degli stessi e privilegiando in ogni caso i comuni minori e montani.
      2. La ripartizione dei fondi disponibili avviene con delibera del consiglio provinciale, sentiti i sindaci dei comuni interessati e con l'assenso di almeno i due terzi degli stessi. Qualora non si raggiunga la maggioranza dei due terzi dopo due comunicazioni di proposte, modificate secondo gli intendimenti dei sindaci, il consiglio provinciale delibera comunque.